La finestra straordinaria di calciomercato, approvata il 21 novembre dal consiglio federale della FIGC e valida per il periodo dal 1° al 10 giugno 2025, dovrà fare i conti con le recenti modifiche della normativa fiscale.
Come riporta Italia Oggi, la possibilità di tesserare un calciatore nella prima parte dell’anno fiscale, in anticipo rispetto l’apertura ufficiale del mercato il 1° luglio, potrebbe avere conseguenze significative sul regime fiscale dei giocatori provenienti dall’estero. Per questi ultimi sarà necessario verificare se sussistono i requisiti per la residenza fiscale già nell’anno del trasferimento in Italia e determinare l’obbligo di dichiarare i redditi a livello mondiale.
Infatti, dal 1° gennaio 2024 è attivo l’articolo 1 del decreto legislativo 209/2023 che ha modificato i criteri per definire la residenza fiscale in Italia. Ora i criteri, tra loro alternativi, sono quattro. Oltre ai criteri tradizionali dell’iscrizione anagrafica (ora presunzione relativa di residenza) e della residenza fiscale (intesa come dimora abituale, secondo il diritto civile), già presenti prima delle modifiche introdotte dal decreto, è stato aggiunto il criterio della presenza fisica nel territorio italiano, che considera anche le frazioni di giornata. Inoltre, è stato riformulato il criterio del domicilio, ora legato esclusivamente agli interessi familiari e personali del contribuente.
Essendo criteri alternativi, lo status di residente fiscale si acquisisce soddisfacendo uno di essi, purché sia dimostrato che il requisito è stato rispettato per la maggior parte dell’anno fiscale. La domanda, dunque, è se un calciatore tesserato durante questa finestra straordinaria del calciomercato (1°-10 giugno 2025) possa essere considerato fiscalmente residente in Italia già dal 2025.
Escludendo il criterio formale dell’iscrizione anagrafica (che oggi il contribuente può non utilizzare), l’attenzione si sposta sui tre criteri sostanziali rimanenti.
- Residenza fiscale: interpretata come dimora abituale, richiede non solo la permanenza fisica in un determinato luogo, ma anche l’intenzione di stabilirvisi (animus permanendi), ossia la volontà di mantenere lì la propria abitazione e farvi ritorno regolarmente, indipendentemente da assenze prolungate. Il rischio di residenza fiscale emergerebbe se il calciatore fissasse una dimora abituale in Italia prima del 1° luglio 2025.
- Domicilio: se il calciatore trasferisse in Italia il proprio nucleo familiare entro la stessa data, spostando così il centro delle relazioni personali e familiari, si attiverebbe il criterio del domicilio nella nuova accezione prevista dall’articolo 2, comma 2, del DPR 917/1986.
- Presenza fisica: risulta meno rilevante, poiché è improbabile che il calciatore trascorra in Italia oltre 183 giorni nel 2025, considerando le pause dall’attività con il club e l’eventuale partecipazione a competizioni con la nazionale all’estero.
Ogni situazione dovrà essere valutata singolarmente con attenzione per stabilire se il trasferimento della residenza fiscale in Italia possa avvenire già dal 2025, in virtù della finestra straordinaria di calciomercato.
Se uno dei criteri venisse soddisfatto per la maggior parte dell’anno, il calciatore sarà considerato fiscalmente residente e dovrà adempiere agli obblighi relativi. Tra questi, rientra la tassazione dei redditi percepiti a partire dall’inizio del 2025, inclusi gli emolumenti ricevuti dal club estero di provenienza, salvo disposizioni diverse previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni firmate dall’Italia (soprattutto in relazione alla tassazione degli sportivi) e dalle norme sul credito d’imposta per le tasse pagate all’estero.