Nella giornata di ieri il TAR del Lazio ha sottolineato un «difetto di giurisdizione» in merito al ricorso presentato da Antonio Giraudo, ex amministratore delegato della Juventus radiato dalla FIGC dopo il caso Calciopoli. Ed è proprio su questa decisione che i legali di Giraudo hanno presentato un esposto al TAR.
Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il pronunciamento di ieri del TAR porta i legali di Giraudo, che sono comunque in attesa della documentazione completa, a doversi rivolgere a un tribunale ordinario, ma da cui questo procedimento già viene, senza mai essere stato trattato nel merito. «C’è un chiaro difetto logico in questa decisione, che non può essere valutata in alcun modo condivisibile – ha commentato di Amedeo Rosboch, avvocato di Giraudo –. La vicenda deriva già da una causa che era stata radicata davanti a un giudice del lavoro, iter al termine del quale era stato rilevato il difetto del giudice ordinario».
«C’è un dato che reputo incredibile – ha continuato il legale –, tutte le cause portate avanti dal dottor Giraudo in questi anni si sono puntualmente concluse con sole sentenze di inammissibilità, senza che alcun giudice sia mai voluto entrare nel merito». Ma, nelle intenzioni degli avvocati di Giraudo, non c’è solo la vicenda legata alla radiazione. Uno degli obiettivi del pool, che conta anche Jean-Louis Dupont a cui si deve la celeberrima sentenza Bosman, è infatti quello di scardinare i principi della Legge 280 del 17 ottobre 2003, che disciplina la giustizia sportiva secondo il criterio di specificità dello sport, rispetto ai principi del diritto comunitario.
Ma dopo la sentenza del TAR del Lazio, cosa possono fare i legali di Giraudo? Ci sono due strade diverse: la prima porta all’impugnazione davanti al Consiglio di Stato. La seconda, invece, a radicare nuovamente la causa dinnanzi al giudice ordinario, come “suggerito” dallo stesso TAR. Questa volta con spalle più larghe in virtù della sentenza della Corte di Giustizia Europea che, in merito a un caso di pattinaggio, lo scorso dicembre si è espressa in maniera chiara sull’incompatibilità con l’ordinamento europeo di organi disciplinari le cui decisioni non possano essere appellate presso la giustizia ordinaria. E ci sarebbe anche una sorta di terza via, ovvero quella che conduce a entrambe le strade citate.