Il DL Crescita resta valido per gli atleti anche col tetto a 600mila euro: ma serve una laurea

Il rischio, secondo il presidente della Lega Serie A Casini, è che si produca «il paradosso per cui il beneficio impatriati varrà per i redditi fino a 600 mila euro, con effetti opposti a quelli voluti con le modifiche di un anno fa».

Palloni serie a
(Photo Andrea Staccioli / Insidefoto)

I vantaggi fiscali del Decreto Crescita restano validi anche per gli sportivi nella nuova riforma voluta dal governo, che fissa in particolare il tetto a 600mila euro per lo stipendio.

Come spiegato dal presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’eliminazione della norma come era prevista fino al 31 dicembre scorso «produce il paradosso per cui il beneficio impatriati varrà per i redditi fino a 600 mila euro, con effetti opposti a quelli voluti con le modifiche di un anno fa, quando si stabilì che il bonus era applicabile solo per stipendi sopra il milione e per giocatori di almeno 20 anni. La soppressione è stata una scelta incomprensibile e temo demagogica: una moratoria di qualche anno era la via più logica e di maggior aiuto per vivai e giovani italiani, che all’improvviso avranno minori risorse e maggior concorrenza».

In particolare, infatti, la norma sugli impatriati cambia in questa maniera: è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a  600.000 euro e alle condizioni seguenti:

  • i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
  • l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
  • l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate,  per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione  e 3 – professioni tecniche della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)

L’ultimo punto, in particolare, è quello che può riguardare gli atleti. La classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 prevede, tra le professioni tecniche, anche quelle relative ad “atleti” oltre ad “allenatori e tecnici”.

Tuttavia, non varrà per tutti. Resta infatti l’indicazione di “elevata qualificazione o specializzazione”. In che cosa consiste?  Il riferimento è al Dlgs 108/2012, che fa riferimento ai lavoratori in possesso «del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011». In sostanza, quindi, gli atleti con una laurea triennale potranno accedere ai vantaggi fiscali, rispettando i parametri di cui sopra legati alla residenza all’estero.