C’è un nuovo capitolo nello scontro tra il fondo Elliott e Blue Skye nell’ambito delle cause avviate dalla società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo sulla cessione del Milan a RedBird. In particolare, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza dalla consultazione di documenti ufficiali, un tribunale di New York è pronto a sanzionare Blue Skye per la violazione di alcuni accordi sulla disclosure forzata di alcuni documenti per un procedimento in Italia.
Blue Skye sanzioni USA – La disclosure forzata
Il 17 maggio 2023 era già fallito il tentativo di Blue Skye di ottenere un’ampia documentazione sulla cessione del club rossonero. Nello specifico, rispetto all’universo dei documenti richiesti da Blue Skye, Elliott aveva dovuto fornire quelli di due dipendenti di New York. Un successo importante, considerando che negli USA il regime 1782 è storicamente molto generoso nell’accogliere le richieste di chi chiede di avere accesso a documentazioni riservate.
Successivamente, il 4 agosto 2023, la il Tribunale aveva emesso un “ordine protettivo” per disciplinare la disclosure forzata del 17 maggio 2023. Quest’ordine limitava l’uso da parte di Blue Skye dei documenti ottenuti ad azioni specifiche in Lussemburgo e in Italia. Nel mese di settembre, dinanzi al Tribunale è pervenuta la richiesta della stessa Blue Skye di limitare questo “ordine protettivo” per consentire l’uso dei documenti in un procedimento italiano che non era incluso tra le azioni consentite.
Questa richiesta era stata respinta dal Tribunale, che aveva spiegato come «la modifica unilaterale dell’ordine protettivo sarebbe inappropriata in questo caso. […] Il ricorrente (Blue Skye, ndr) non è riuscito a dimostrare le necessarie “circostanze straordinarie” o “necessità impellenti”, che giustificherebbero lo scioglimento da parte del Tribunale di un ordine protettivo […] concordato e stipulato solo due settimane fa». Da qui lo stop nei confronti di Blue Skye.
Blue Skye sanzioni USA – La risposta della Corte
La società di Cerchione e D’Avanzo non si è tuttavia fermata di fronte a quanto imposto dal Tribunale e ha utilizzato i documenti in questione anche nel procedimento italiano, nonostante il divieto. «Sulla base dell’esame delle tesi delle parti, la Corte concorda con il convenuto (Elliott, ndr) e ritiene che la condotta del ricorrente (Blue Skye, ndr) violi sia l’ordinanza protettiva che l’ordinanza di modifica», si legge nel dispositivo.
In terzo luogo, «nessuna delle parti ha riferito alla Corte alcuno sforzo da parte del ricorrente (Blue Skye, ndr) volto a ritirare le argomentazioni incriminate dal procedimento italiano». La Corte è scettica sul fatto che il ricorrente avrebbe potuto credere in buona fede di rispettare gli ordini e se avesse voluto «agire in buona fede, può ora – illuminato da questa Ordinanza – ritirare i documenti incriminati dal procedimento italiano. Se sceglie di non farlo, i sospetti della Corte sulla malafede saranno stati confermati».
«Di conseguenza, se la richiesta non viene ritirata dal procedimento italiano entro quattordici (14) giorni dalla presente Ordinanza, questa Corte accoglierà la richiesta di sanzioni del convenuto (Elliott, ndr) nella misura in cui la Corte ordinerà al ricorrente di restituire tutto il materiale prodotto finora in conformità alle ordinanze di questa Corte. […] In ogni caso, la Corte si aspetta che il ricorrente provvederà a tradurre il presente ordine in italiano e a trasmetterlo al tribunale di Milano che sovrintende al procedimento italiano», conclude il dispositivo.