Milan, Elliott vince ancora negli USA: niente documenti a Blue Skye

Un altro “no” per la società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo sulla disclosure di documenti sulla cessione del club rossonero a RedBird.

Blue Skye Elliott Italia
DOCUMENTI
Il numero uno del fondo Elliott, Paul Singer (Foto: Thos Robinson/Getty Images for New York Times)

Il fondo Elliott ottiene un altro successo su Blue Skye nell’ambito delle cause avviate dalla società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo sulla cessione del Milan a RedBird. In particolare, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza dalla consultazione di documenti ufficiali, un tribunale di New York ha respinto la richiesta arrivata da Blue Skye di procedere con una disclosure forzata di alcuni documenti per un procedimento in Italia.

Il 17 maggio 2023 era già fallito il tentativo di Blue Skye di ottenere un’ampia documentazione sulla cessione del club rossonero. Nello specifico, rispetto all’universo dei documenti richiesti da Blue Skye, Elliott aveva dovuto fornire quelli di due dipendenti di New York. Un successo importante, considerando che negli USA il regime 1782 è storicamente molto generoso nell’accogliere le richieste di chi chiede di avere accesso a documentazioni riservate.

Successivamente, il 4 agosto 2023, la il Tribunale aveva emesso un “ordine protettivo” per disciplinare la disclosure forzata del 17 maggio 2023. Quest’ordine limitava l’uso da parte di Blue Skye dei documenti ottenuti ad azioni specifiche in Lussemburgo e in Italia. Ora, dinanzi Tribunale è pervenuta la richiesta della stessa Blue Skye di limitare questo “ordine protettivo” per consentire l’uso dei documenti in un procedimento italiano che non era incluso tra le azioni consentite. Contestualmente, Elliott si è opposto a questa richiesta.

Secondo il Tribunale – si legge nel dispositivo – «la modifica unilaterale dell’ordine protettivo sarebbe inappropriata in questo caso. […] Il ricorrente (Blue Skye, ndr) non è riuscito a dimostrare le necessarie “circostanze straordinarie” o “necessità impellenti”, che giustificherebbero lo scioglimento da parte del Tribunale di un ordine protettivo […] concordato e stipulato solo due settimane fa». Da qui lo stop nei confronti di Blue Skye.