La FIGC querela Criscitiello per diffamazione: ecco le motivazioni

La Federcalcio ha confermato la decisione di querelare il noto giornalista, pubblicando le motivazioni con una lunga nota sul proprio sito.

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Michele Criscitiello (foto Master Group Sport)

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha reso pubbliche le motivazioni “che hanno portato il presidente Gabriele Gravina, a tutela dell’immagine della Federazione, e due stimati giudici sportivi quali il magistrato Umberto Maiello e l’avv. Michele Messina, rispettivamente Presidente e Relatore del Collegio che ha adottato la sentenza, a presentare denuncia-querela per diffamazione aggravata” nei confronti del giornalista Michele Criscitiello, come si legge in una nota pubblicata sul sito della FIGC.

“All’epoca dei fatti, Criscitiello era direttore della testata “Tuttomercatoweb” e in un articolo del 29 agosto 2022 accusava ingiustamente gli organi della giustizia sportiva e la Presidenza della FIGC di “truffare” i Club attraverso un sistema manipolatorio, per cui si adottavano decisioni ancor prima dello svolgimento dell’udienza”, prosegue la Federcalcio.

“In particolare, il giornalista ha affermato che il ricorso proposto dall’Udinese contro la squalifica a due giornate del calciatore Perez sarebbe stato deciso dalla giustizia sportiva ancor prima della discussione del ricorso stesso e, quindi, senza ascoltare le argomentazioni del Club. A tal proposito, il giornalista ha argomentato la propria tesi sostenendo che il dispositivo della sentenza in questione sarebbe stato sottoscritto digitalmente già alle 14.03, mentre l’udienza per la trattazione del ricorso sarebbe iniziata solo un’ora più tardi. Invero, il direttore ha omesso scientemente di verificare che il software con cui è stata apposta la firma digitale utilizzava quale sistema orario quello universale di Greenwich, rispetto al quale, come noto, nel periodo estivo, il nostro fuso orario riporta uno scostamento di + 2 ore. In questo modo, il giornalista ha finito per accusare di falso, del tutto gratuitamente, e senza quindi esercitare alcun diritto né di informazione né di critica”.

“Da quanto esposto nel dettaglio, si desume come l’oggetto della querela in questione non sono le critiche di Criscitiello nei confronti del presidente Gravina e della Federazione, bensì la sua grave condotta diffamatoria”, conclude la FIGC.