Juve, la multa con la condizionale legata al nuovo regolamento UEFA sulle plusvalenze

Il club bianconero, oltre alla esclusione dalla Conference League, è stata sanzionata anche con una multa di 10 milioni con altri 10 milioni “condizionati” al rispetto del regolamento UEFA.

Inchiesta Prisma indagine Juventus
(Foto: MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Non solo l’esclusione dalla Conference League, la Juventus è stata sanzionato dalla UEFA anche con una multa di 20 milioni, di cui 10 condizionata al rispetto del regolamento FPF, cifre che saranno trattenute dai premi UEFA che la Juventus riceverà nelle prossime stagioni in caso di partecipazione alle coppe. Ma in base a cosa il club bianconero potrebbe essere costretto a versare i 10 milioni “condizionati”?

Facciamo un passo indietro alla giornata di ieri, quando la UEFA ha ufficializzato l’esclusione della Juventus dalla Conference League. In particolare, la UEFA ha spiegato che la decisione è stata quella di

  • di escludere la Juventus dalle competizioni UEFA maschili nel 2023/24;
  • imporre al club un ulteriore contributo finanziario di 20 milioni di euro. Di questo importo, 10 milioni di euro sono sospesi e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non sono conformi ai requisiti contabili definiti nell’Allegato G del Regolamento per le Licenze per Club e la Sostenibilità Finanziaria UEFA .

Di cosa parla l’Allegato G del regolamento UEFA? Si tratta delle norme che disciplinano di fatto le regole contabili per la presentazione dei bilanci alla federcalcio continentale in chiave FPF.

“Il quadro normativo sull’informativa finanziaria – si legge – idoneo come base per la redazione del bilancio, deve contenere alcuni principi di base tra cui:

  • presentazione equa;
  • coerenza della presentazione;
  • base di competenza per la contabilità;
  • presentazione separata di ciascuna classe rilevante di elementi;
  • nessuna compensazione di attività e passività o proventi e costi”. 

Tuttavia, il suddetto Allegato G contiene soprattutto la maggiore novità in termini di plusvalenze, con la nuova norma introdotta dalla UEFA nelle scorse settimane sugli scambi: una norma che, come anticipato da Calcio e Finanza, obbligherà i club a seguire l’articolo dello IAS 38 sulle permute in caso di scambio di giocatori. Una norma che quindi sarà al centro delle tematiche da rispettare per il club bianconero

“Per quanto riguarda le operazioni di scambio di calciatori, il regolamento precisa che spetta alle società valutare se un’operazione di trasferimento sia qualificabile come permuta, nel qual caso dovrà essere contabilizzata in linea con i principi contabili internazionali – aveva spiegato la UEFA -. Questo approccio mira a dissuadere che le operazioni di trasferimento avvengano con il solo intento di gonfiare artificialmente i profitti del trasferimento piuttosto che per scopi sportivi. Ora è richiesto che i revisori dei club confermino la corretta applicazione dei requisiti contabili descritti e segnalino eventuali discrepanze in caso contrario”

“In linea di principio, nel calcolo dell’utile derivante dalla cessione del tesseramento del calciatore uscente, il ricavo non può eccedere il valore netto contabile del costo del tesseramento del calciatore nel bilancio del richiedente la licenza, rettificato per tener conto dell’eventuale cassa netta corrisposta nell’ambito dell’operazione di scambio e le spese di tesseramento del calciatore entrante devono essere capitalizzate al massimo al valore di carico del calciatore uscente, rettificato per tener conto dell’eventuale cassa netta corrisposta dalla società nell’ambito dell’operazione di scambio”, si legge nel regolamento.

“Una transazione di scambio di giocatori si verifica quando due o più giocatori vengono trasferiti in direzioni opposte tra i club e che tipicamente include una o più delle seguenti condizioni in relazione ai giocatori trasferiti in entrata e in uscita (elenco non esaustivo):

  • sono inclusi nello stesso contratto di cessione;
  • sono inclusi in diversi contratti di cessione collegati tra loro;
  • sono concluse nello stesso periodo di registrazione;
  • non comportano alcuno o solo limitato esborso monetario;
  • comportano obblighi di pagamento o scadenze di pagamento uguali o simili sia per i giocatori trasferiti sia per i giocatori trasferiti che potrebbero compensarsi a vicenda