Mourinho contro Chiffi, le motivazioni della squalifica: «Ha leso reputazione arbitro e FIGC»

Le motivazioni con cui il Tribunale FIGC ha sanzionato il tecnico della Roma: «Ha senza dubbio leso gravemente, non solo il prestigio e la reputazione del direttore di gara ma pure l’organizzazione federale».

Mourinho futuro Roma
(Foto: Naomi Baker/Getty Images)

Il Tribunale Nazionale della FIGC ha reso note oggi le motivazioni che hanno portato alla squalifica di 10 giorni con multa di 50mila euro a José Mourinho, tecnico della Roma, dopo il duro attacco nei confronti dell’arbitro Daniele Chiffi. «Il peggior arbitro trovato nella mia carriera», le parole tra le altre dell’allenatore portoghese.

Nel dettaglio, la Procura Federale aveva chiesto nel dibattimento, come si legge nelle motivazioni:

  • per il sig. Josè Mario Dos Santos Mourinho, euro 50.000,00 (cinquantamila/00) di ammenda e giornate 1 (una) di squalifica;
  • per la società AS Roma Srl, euro 50.000,00 (cinquantamila/00) di ammenda.

La difesa aveva invece sottolinato “le scuse rese dall’incolpato e dalla società, evidenziando come le dichiarazioni oggetto del presente procedimento fossero state istintive e non intendevano in alcun modo ledere la reputazione dell’arbitro, né l’imparzialità del sistema arbitrale. Chiedeva, inoltre, che il Tribunale tenesse conto dei tentativi fatti per addivenire ad un accordo ex art. 127 CGS ed insisteva nell’istanza di rinvio già formulata”, puntando così su un patteggiamento, tuttavia rifiutato dal Tribunale Federale.

Secondo il Tribunale Federale, “i fatti di causa sono invero chiari e non è in realtà in discussione il tenore delle affermazioni rese dal sig. Mourinho successivamente alla gara del campionato di serie A MONZA vs ROMA disputata in data 03.05.2023, di cui v’è ampia evidenza documentale e sono state fedelmente riportate dalla Procura Federale in questa sede”.

“Orbene le affermazioni del sig. Mourinho rilasciate a tv ed organi di stampa senza dubbio travalicano i limiti di una ammissibile critica all’operato dell’arbitro Chiffi e costituiscono una aperta violazione dell’art. 23, comma 1 CGS, a mente del quale “ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”. Sul punto la giurisprudenza degli organi di giustizia federali è granitica nel precisare che “costituisce comunque presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui … è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto” (Corte Federale d’Appello SS. UU n. 18/CFA/2021-2022/A)”.

“Il sig. Mourinho con le dichiarazioni oggetto di deferimento – chiaramente pubbliche in quanto rese durante interviste giornalistiche ed a tutti note – ha senza dubbio leso gravemente, non solo il prestigio e la reputazione del direttore di gara Chiffi, con giudizi ed affermazioni anche di natura personale, ma pure l’organizzazione federale nel suo complesso arrivando ad indubbiare i meccanismi di designazione arbitrale”, conclude il Tribunale FIGC.