Juve, cosa cambia per l'ipotesi patteggiamento dopo il deferimento

Come cambia l’ipotesi patteggiamento ora che il club bianconero è stato deferito per le manovre stipendi, le partnership con altri club e i rapporti con gli agenti.

Come funziona patteggiamento Juventus
(Foto: TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Come funziona patteggiamento Juventus? La Juventus è stata deferita nella giornata di oggi dalla Procura della FIGC nell’ambito delle indagini sulle manovre stipendi, i rapporti tra la società bianconera e taluni agenti sportivi, nonché con riferimento ad alcuni presunti “rapporti di partnership” tra la stessa Juventus e altri club (Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari).

Al club bianconero viene contestata la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Ultimato il deferimento, la Juventus può ancora decidere di patteggiare, ma restano delle differenze rispetto all’ipotesi in cui il patteggiamento fosse arrivato prima della mossa della Procura. Nel codice di Giustizia Sportiva si parla di “applicazione di sanzioni su richiesta”, un aspetto regolamentato dagli articoli 126 e 127. E la questione chiave riguarda sostanzialmente le tempistiche del patteggiamento, sulla base delle quali si può richiedere l’applicazione di una sanzione più o meno ridotta.

Come funziona patteggiamento Juventus? La richiesta prima del deferimento

L’articolo 126 parla di “Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento”, e recita: «Prima che il Procuratore federale abbia notificato l’atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall’ordinamento federale, l’adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati».

La sanzione «può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti». A questo punto il Procuratore federale, «ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi».

«La proposta di accordo – si legge al comma 4 – è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport».

«Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l’accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L’accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione», conclude l’articolo. Questa ipotesi è ora da scartare, poiché la Procura ha deferito la Juventus.

Come funziona patteggiamento Juventus? La richiesta dopo il deferimento

Al contrario, l’articolo 127 parla di “Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento”. In questo caso, «successivamente alla notifica dell’atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l’incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura».

«La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione», recita l’articolo.

«L’efficacia dell’accordo – si legge ancora – comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma».

 

Come funziona il patteggiamento? Collaborazione degli incolpati

Infine, l’articolo 128 parla di “Collaborazione degli incolpati” e sottolinea che «in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità».

Insomma, la scelta di patteggiare prima o dopo il deferimento avrebbe fatto la differenza in termini di potenziale “sconto” della pena. Con il patteggiamento prima del deferimento la sanzione si sarebbe potuta ridurre anche della metà, mentre qualora il club decidesse di patteggiare ora, l’eventuale sanzione sarebbe diminuita al massimo di un terzo.