Cosa rischia la Juventus per il caso Suarez da un punto di vista sportivo?
La società bianconera ha fatto sapere che Fabio Paratici, Chief Football Officer del club, è attualmente indagato per il reato di false informazioni al pubblico ministero (articolo 371 bis del Codice Penale) da parte della Procura di Perugia, nell’ambito dell’inchiesta sull’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana, in vista di un possibile trasferimento alla Juventus nell’ultima sessione di calciomercato.
Annuncio, quello dello della Juventus, arrivato dopo che la Procura di Perugia, in seguito ai nuovi accertamenti, aveva fatto sapere che «i contenuti della prova erano stati preventivamente comunicati allo stesso calciatore, giungendo a predeterminare l’esito ed il punteggio d’esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, tanto personale quanto per l’Università».
«Gli accertamenti investigativi hanno consentito, altresì, di comprendere come, nei primi giorni del mese di settembre del 2020, la dirigenza del club torinese si fosse attivata, anche ai massimi livelli istituzionali, per “accelerare” il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di Suarez, facendo, quindi, ipotizzare nuove ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dagli appartenenti all’università, tuttora in corso di approfondimento».
Soggetti esterni all’Università tra cui, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, ci sarebbero anche alcuni dirigenti della società bianconera.
Cosa rischia la Juventus per il caso Suarez? Il parere dell’avvocato Venturi Ferriolo di LCA Studio Legale
Ma se sul fronte penale l’indagine farà il suo corso, che cosa rischia la Juventus per il caso Suarez da un punto di vista sportivo?
Ne abbiamo parlato con Federico Venturi Ferriolo, avvocato esperto di Diritto internazionale di LCA Studio Legale.
«Alla luce di quanto letto sui media, diventa sempre più concreta l’ipotesi che la Procura della Figc possa ritenere che tali comportamenti corrispondano a violazioni delle norme poste a tutela dell’ordinamento sportivo in materia di tesseramenti. Bisognerà vedere se ci sarà un collegamento, ovverosia se questi soggetti effettivamente rappresentavano la Juventus. In tal caso si potrebbe configurare un’ipotesi di responsabilità oggettiva dato che la società risponde direttamente del comportamento di chi la rappresenta», ha spiegato l’avvocato Venturi Ferriolo.
«Bisogna vedere, e questo sarà lavoro della Procura Federale, se gli atti posti in essere da dirigenti della Juventus possano integrare una violazione delle norme in materia di tesseramento. Anche perché quelle pressioni volte a fare ottenere il certificato di lingua potrebbero essere considerate propedeutiche ad ottenere attestazioni e documenti di cittadinanza falsi. Ma qui si parla di falso, bisogna capire bene la Procura cosa riterrà di fare. Quindi va atteso il deferimento», conclude l’avvocato.
Cosa rischia la Juventus per il caso Suarez? Il codice di Giustizia Sportiva della Figc
A livello di ordinamento sportivo, la norma in materia di tesseramenti a cui si fa riferimento è l’articolo 32 comma 7 del codice di Giustizia Sportiva della Figc, in cui si legge: «La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9».
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Quali sono queste sanzioni? Nel caso in cui venga accertata la responsabilità oggettiva della società, le sanzioni sono:
- ammenda con diffida;
- penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
- esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore.
In caso di responsabilità diretta, invece, le sanzioni sono:
- penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
- esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore.
Mentre dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci riconosciuti responsabili dei fatti, sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.