Cassa integrazione in deroga: tempistiche e modalità di richiesta

La Cassa integrazione in deroga è uno degli ammortizzatori sociali su cui il governo ha deciso di fare ampio ricorso per sostenere le imprese colpite dalla crisi economica seguita all’emergenza…

Quando arriva cassa integrazione

La Cassa integrazione in deroga è uno degli ammortizzatori sociali su cui il governo ha deciso di fare ampio ricorso per sostenere le imprese colpite dalla crisi economica seguita all’emergenza Covid-19.

Nonostante in molti osservatori abbiano espresso riserve sulla decisione di avvalersi di uno strumento che nasce per finalità specifiche e che, in qualche caso (in particolare la deroga), poggiava su un’architettura complessa e non snella, si è scelto comunque di usare la Cassa.

Per questo motivo, al fine di coprire tutti i settori produttivi, l’introduzione della Cassa integrazione in deroga (Cigd) è apparso da subito necessario. Si deve considerare, infatti, che senza tale istituto alcune aziende non avrebbero avuto accesso all’ammortizzatore sociale.

Cassa integrazione in deroga, la rinascita dopo la riforma Fornero

D’altronde la Cigd, introdotta nel 2005, nel tempo è sempre stata utilizzata come un pronto intervento che, aggiunto ai normali strumenti di sostegno al reddito, ha permesso di offrire una protezione ai dipendenti di aziende che non possono avvalersi delle ordinarie tutele in costanza di rapporto di lavoro.

La Cigd venne introdotta come misura sperimentale e negli anni è stata oggetto di diverse proroghe e finanziamenti specifici, sino ad arrivare alla sua quasi totale uscita di scena voluta dalla riforma Fornero. Negli ultimi tempi, tuttavia, la stessa è stata rivitalizzata e nell’attuale emergenza, ha assunto un ruolo significativo.

Cassa integrazione in deroga – Il ruolo delle Regioni 

Designate a concedere la Cigd sono, in genere, le Regioni o le Provincie autonome ovvero, in talune circostanze, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali (per esempio per le aziende plurilocalizzate). Dunque, seguendo le regole classiche, anche in ambito Covid-19, le Regioni sono state chiamate a gestire il massiccio ricorso all’ ammortizzatore sociale.

Un fiume in piena che, come ricorda Il Sole 24 Ore, si è riversato sulle strutture regionali che non hanno retto all’impatto.

  • La prima defaillance è emersa quasi subito, costituita dalla diversità della regolamentazione assunta da ogni singola regione. Un labirinto di regole diverse a presidio dello stesso istituto.
  • Poi, complice l’ingente massa di domande, si è verificato un grosso ritardo nell’approvazione delle delibere di concessione che, in molti casi, sono arrivate dopo mesi dall’inoltro delle istanze.

La situazione che si è venuta a determinare ha indotto il Governo a valutare l’opportunità di prevedere un diverso iter gestionale.

Cassa integrazione in deroga – Il ruolo dell’Inps

La svolta arriva con il Dl 34/2020 (legge 77/2020) e il successivo Dl 52/2020 (abrogato dalla legge 77/2020 che, tuttavia, ne fa salvi gli effetti).

L’esecutivo, infatti, decide di assegnare all’Inps non solamente la fase esecutiva della Cigd ma anche quella autorizzativa riferita al secondo periodo dei trattamenti in deroga targati Covid (5+4 settimane), di fatto sottraendo la competenza alle Regioni cui resta affidata la sola gestione a stralcio delle eventuali tranche delle prime 9 settimane (22 per le aziende delle cosiddette zone rosse e 13 per quelle appartenenti alle regioni gialle) non ancora autorizzate o per ritardi o per impossibilità conseguente all’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie loro assegnate.

Allo stesso modo, alle Regioni resta affidata la gestione della parte delle settimane (comprese nelle prime 9) mai richieste, temporalmente collocabili entro il 31 agosto.

La competenza Inps del secondo periodo riguarda anche la gestione delle richieste provenienti dalle aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome (cosiddette plurilocalizzate) cui il trattamento relativo alle prime nove settimane è stato, invece, riconosciuto dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Cassa integrazione in deroga – La seconda tranche 

Riguardo alla seconda tranche di Cigd, è importante rilevare che, mentre per l’accesso alle prime 5 settimane è sufficiente che le aziende abbiano completato la richiesta alle Regioni per l’autorizzazione alle prime 9 settimane (22 per le zone rosse e 13 per le regioni gialle), per ottenere le ulteriori 4 settimane, indipendentemente dalla loro collocazione temporale (ante o post 1° settembre 2020), i datori di lavoro devono aver interamente fruito il periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane (9+5), ovvero 27 (22 + 5) per le zone rosse e 18 (13 + 5) per le regioni gialle.

Certamente, in un contesto come quello legato al Covid, caratterizzato da un susseguirsi di norme e da volumi di richieste senza precedenti, una legislazione meno complessa e più coerente avrebbe potuto facilitare l’ accesso alla misura per le aziende e a garantire una più rapida erogazione del trattamento ai lavoratori.