Cassa integrazione in deroga tempistiche – C’è tempo fino al 17 luglio, a pena di decadenza, per fare domanda di cassa integrazione per le sospensioni e riduzioni di attività avviate a maggio. Stesso termine per comunicare i dati utili al pagamento diretto ai lavoratori della cassa integrazione da parte dell’Inps, per periodi dello stesso mese di maggio (se non lo fa, il datore di lavoro ne sostiene gli oneri).
A fissare i termini è l’entrata in vigore del dl n. 52/2020, avvenuta ieri, 17 giugno, dopo la pubblicazione in G.U. n. 151/2020.
Cassa integrazione in deroga tempistiche: il nuovo Decreto Legge
Come spiega ItaliaOggi, il provvedimento introduce due novità:
- In primo luogo anticipa la fruizione degli ammortizzatori alle aziende che hanno fruito (o finiranno di farlo prima di settembre) delle quattordici settimane riservate dal 23 febbraio al 31 agosto: possono subito chiedere le altre quattro settimane riservate a settembre e ottobre.
- In secondo luogo, ribadendo quanto previsto dal dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ossia che la domanda di cassa integrazione va presentata entro la fine del mese successivo a quello d’inizio sospensione o riduzione attività (e non entro quattro mesi), il nuovo dl allunga tale termine al trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore (quindi al 17 luglio), se tale data è posteriore al temine ordinario (ciò si verifica per le domande dei periodi di maggio).
Cassa integrazione in deroga tempistiche: il 15 luglio scade il termine per fare domanda su febbraio-aprile
Si ricorda, inoltre, che, sempre a pena di decadenza, il dl ha fissato al 15 luglio il termine per le domande dei periodi dal 23 febbraio al 30 aprile.
Nei casi di erogazione diretta dell’integrazione salariale da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’istituto i dati per il pagamento entro la fine del mese successivo a quello di riferimento ovvero, se posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di concessione.
Anche in tal caso il termine slitta al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del dl (cioè al 17 luglio), se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria (si verifica per il mese di maggio).