Il Rilancio passa anche dagli stadi: gli interventi per il settore

Articolo a firma di Corrado Rosano, socio fondatore Nunziante Magrone

Anche il calcio beneficia della rinegoziazione dei costi per gli stadi e gli impianti sportivi. È quanto stabilito all’art. 216 del…

San Siro demolizione

Articolo a firma di Corrado Rosano, socio fondatore Nunziante Magrone

Anche il calcio beneficia della rinegoziazione dei costi per gli stadi e gli impianti sportivi. È quanto stabilito all’art. 216 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 cd ”Rilancio” che, intervenendo anche sul decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), ha esteso i termini di sospensione dal pagamento dei canoni di locazione degli stadi di proprietà pubblica e ha dato la possibilità di rinegoziare i rapporti concessori riguardanti gli impianti sportivi con scadenza entro il 31 luglio 2023.

In Italia ci sono circa 76.000 impianti sportivi pubblici che rappresentano circa il 66% degli impianti totali. La proprietà è nella stragrande maggioranza di enti territoriali (i Comuni). Solo lo Stadio Olimpico è di rilevanza statale (Sporte e Salute S.p.A.), mentre il Parco del Foro Italico è in usufrutto alla stessa Sport e salute S.p.A. In serie A, gli stadi sono in larga maggioranza di proprietà comunale, eccetto le società sportive Atalanta e Sassuolo che hanno stadi proprietà, Juventus, Udinese e Frosinone che pagano un canone per l’utilizzo del diritto di superficie alle relative società immobiliari di scopo e, infine, Roma e Lazio il cui Stadio Olimpico è, come detto, di proprietà di Sport e Salute S.p.A.

In particolare, con il decreto Rilancio il Governo ha innanzitutto posposto al 30 giugno 2020 la sospensione del pagamento dei canoni di locazione degli stadi di proprietà pubblica per le società di calcio professionistiche e semi-professionistiche, già fissato al 31 maggio 2020 dal decreto Cura Italia. Inoltre, il decreto Rilancio ha posposto al 31 luglio 2020 il termine per il “rientro” dei pagamenti in unica soluzione.

Per le società che scelgano invece di rientrare in 4 rate, lo possono fare iniziando a pagare dallo stesso mese di luglio. È molto pregnante, d’altra parte, l’intervento sulle concessioni degli impianti sportivi, ove viene fatta leva sui concetti tipici del codice degli appalti. Si riconosce, infatti, la circostanza che a causa della sospensione – da parte pubblica – delle attività sportive i concessionari non abbiano goduto degli impianti loro concessi.

Considerato che la stagione sportiva è sostanzialmente compromessa e che gli operatori sportivi devono comunque sostenere ingenti costi di gestione e riprogrammazione (senza trascurare le nuove e più stringenti norme di sicurezza che imporranno in ogni caso la riduzione delle presenze negli impianti sportivi), il Governo ha ritenuto sussistere un interesse economico generale a riequilibrare i rapporti concessori con scadenza più prossima (in particolare, quelli a scadenza entro il 31 luglio 2023, dato che per quelli a più lungo termine l’equilibrio economico-finanziario è più agevolmente mantenibile mediante riprogrammazione delle stesse società, senza un intervento eteronomo).

Di conseguenza, viene data la possibilità alle società sportive di rinegoziare, su loro richiesta, le condizioni dei relativi contratti concessori, o mediante la rinegoziazione dei canoni; oppure, mediante la proroga del rapporto concessorio, in modo da recuperare gradualmente i proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti fatti o programmati. Ove l’accordo non si trovi, si può esercitare il recesso. A quel punto, la società sportiva che ha effettuato gli investimenti ha diritto al rimborso delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti.

Se l’opera realizzata non è stata ancora collaudata, è previsto il rimborso dei costi sostenuti, nonché delle eventuali penali previste per lo scioglimento del contratto. Il decreto chiarisce, tuttavia, che la revisione del rapporto concessorio debba sì ripristinare l’equilibrio economico finanziario del contratto, ma dall’altro debba consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico-società sportiva.