Finalmente, dopo anni di dibattito e di valutazioni altalenanti, il Consiglio Federale della FIGC ha introdotto una serie di linee guida che consentiranno ai club, una volta rispettati gli standard richiesti, di poter avere il riconoscimento di esimenti e attenuanti della responsabilità oggettiva da parte della giustizia sportiva.
Infatti, se le società rispetteranno gli standard richiesti non dovranno più rispondere per i fatti di violenza o per gli insulti, i cori offensivi o il lancio di oggetti dei tifosi all’interno o in prossimità dello stadio durante le gare, come previsto dall’art. 4, comma 3.
La responsabilità oggettiva in ambito sportivo è pilastro di tutte le norme regolamentari nelle varie discipline. Nel calcio se ne rileva traccia sin dal 1926, ma sicuramente esisteva già da prima.
Nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC la norma-base è l’art. 4, in forza del quale le società sportive rispondono oggettivamente ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e della bizzarra macro-categoria degli addetti, nonché dei propri sostenitori. In poche parole di tutti gli stakeholders.
In concreto, la responsabilità oggettiva fa carico alle società per:
- illeciti sportivi;
- violazione delle norme regolamentari in materia di tesseramenti realizzati mediante falsa attestazione di cittadinanza;
- dichiarazioni cosiddette lesive o incitanti violenza ascrivibili ai soggetti sopra indicati;
- disordini o atti di violenza prima, durante o dopo le gare, sia all’interno dell’impianto sportivo, sia nelle aree adiacenti, sia quando si gioca in trasferta;
- l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi di disegni, scritte, simboli o emblemi che costituiscano comportamenti discriminatori;
- l’introduzione o l’utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico, pericoloso, osceno, oltraggioso, minaccioso e incitante alla violenza, nonché cori o grida con le stesse caratteristiche.
Da questo si evince chiaramente che la ratio della responsabilità oggettiva nel diritto sportivo prevede che la vittima da proteggere non sia il consumatore l’utente o lo spettatore, che al contrario potrebbe essere il responsabile diretto dell’evento: il soggetto da proteggere è il sistema.
Responsabilità oggettiva, linee guida in breve
I modelli da costruire, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui essa si colloca, devono prevedere:
a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico‐sportivo, nonché di adeguati sistemi di controllo;
c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
d) la nomina di un organismo di garanzia, composto da persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
e) infine, i modelli dovranno attenersi ai principi di seguito esposti:
- valutazione dei rischi;
- leadership e impegno;
- codice etico e sistema procedurale;
- controlli interni e controlli sulle terze parti;
- comunicazione e formazione;
- sistema interno di segnalazione;
- sistema disciplinare;
- verifiche, riesame e monitoraggio;
- miglioramento continuo e gestione delle non conformità.
Sono abbastanza chiare ed evidenti le corrispondenze con la 231/2001 a cui questa delibera della FIGC si ispira.
E potrebbe non essere casuale il fatto che la Juventus abbia denunciato tempo fa alcuni gruppi di tifosi che, da quanto è emerso dalle indagini, avrebbero messo in piedi una “capillare strategia criminale” per ricattare la società bianconera, dopo che la Juventus aveva deciso di interrompere una serie di privilegi loro concessi.
È stata quindi riconosciuta l’ambiguità della responsabilità oggettiva, soprattutto per ciò che riguarda il comportamento dei tifosi, che da strumento per salvaguardare il sistema si può trasformare in arma di ricatto.
Sicuramente a seguito della delibera FIGC ci si aspetta che altre componenti del sistema sport con ampio seguito di tifosi (basket in primis) ne seguano l’esempio.
Sarà interessante verificare poi come le società vorranno interpretare la delibera, vale a dire attraverso un’integrazione dei modelli sopra indicati nel più ampio corpo di quelli previsti dalla 231, ovvero adottare un percorso parallelo, con due modelli separati e due diversi organismi di vigilanza.