“Allo scopo di fare definitiva chiarezza sulla questione del ricorso, il Parma precisa che i procedimenti innanzi al Tas di Losanna (del tipo di quello di cui si tratta) possono celebrarsi : a) con procedura ordinaria (nel qual caso il giudizio segue il suo iter normale, con ampi poteri istruttori conferiti alle parti e tempi di svolgimento mediamente lunghi); b) con procedura d’urgenza “expedited procedure” (nel qual caso l’iter sara’ piu’ veloce e spedito a scapito, pero’, dei poteri istruttori riconosciuti alle parti i quali, proprio in ragione delle esigenze di speditezza e celerita’ insite nella procedura prescelta, risulteranno piu’ limitati e compressi)”. A comunicarlo, attraverso un articolato comunicato stampa, e’ la stessa societa’ emiliana. “Orbene, poste queste premesse e tenuto conto che la ‘procedura d’urgenza’ di cui all’art. 44.4 Codice Tas richiede imprescindibilmente il consenso di tutte le parti in causa (in mancanza del quale, non potra’ che seguirsi il ‘rito ordinario’), si ribadisce per l’ennesima volta che il giudizio attualmente pendente innanzi al Tas si sta svolgendo con ‘rito ordinario’ proprio perche’ il suddetto consenso di tutte le parti (rispetto all’ipotesi di rito accelerato di cui all’art. 44.4 Codice Tas) non c’e’ stato”, puntualizza il Parma nella nota diffusa oggi.
“In particolare si precisa che il Torino (con lettera del 19 giugno 2014 del proprio legale e come, peraltro, aveva gia’ in precedenza lasciato intendere anche per le vie brevi) si e’ formalmente opposto alla celebrazione del giudizio con ‘procedura d’urgenza’ e cio’, all’evidenza, con la malcelata finalita’ (assolutamente legittima, per carita’, ma altresi’ palesemente ostruzionistica) di dilatare il piu’ possibile i tempi di svolgimento del giudizio, cosi’ da impedire che questo potesse terminare prima dell’inizio delle gare ufficiali della Europa League (cio’ che e’ puntualmente accaduto)”, si legge ancora nel comunicato dei ducali. “Ma non solo. Sempre al medesimo fine di allungare e rendere piu’ macchinosa possibile la procedura, il Torino si e’ altresi’ formalmente opposto (per la verita’, lasciandolo gia’ intendere per le vie brevi) anche alla celebrazione del giudizio in lingua italiana. Tale soluzione – che richiedeva anch’essa il consenso imprescindibile di tutte le parti in causa – sarebbe stata, come e’ di tutta evidenza, quella piu’ agevole e comoda (oltreche’ piu’ rapida), essendo dette parti in causa tutte ‘italiane’ e tutti gli atti del giudizio (pure quelli copiosissimi relativi ai precedenti gradi) anch’essi scritti in lingua italiana”, precisa ancora il Parma.