Lecco riammesso in Serie B, il TAR: «Termine andava spostato dopo slittamento playoff»

I blucelesti hanno visto così ribaltare il giudizio del Collegio di Garanzia del CONI, ma devono ancora attendere l’esito del ricorso presentato dal Perugia al Consiglio di Stato.

Lecco
Il logo del Lecco

Nella giornata di giovedì scorso il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Lecco, mentre ha respinto quella della Reggina, con le due società che chiedevano la stessa cosa: la riammissione per disputare il prossimo campionato di Serie B, con l’inizio in programma venerdì 18 agosto.

«Il fatto che i playoff per l’ammissione alla Serie B 2023-2024 siano stati completati il 18 giugno, due giorni prima della data stabilita, il 20/6, per l’indicazione della disponibilità di uno stadio adeguato per ospitare le gare del campionato cadetto, avrebbe necessitato di un nuovo tempestivo intervento regolativo della FIGC, che però è mancato» si legge nelle motivazioni del Tar del Lazio che ha ribaltato così la decisione di estromettere la società bluceleste da parte del Collegio di Garanzia del CONI.

Ottenuta la promozione tramite playoff il 18 giugno, il Lecco aveva fatto domanda di rilascio della Licenza Nazionale, trovandosi a disposizione solamente due giorni di tempo, anziché i nove previsti prima del rinvio dei playoff, per avere disponibile un impianto rispondente ai criteri infrastrutturali richiesti. «La società ha ottenuto – si legge nel dispositivo del Tar -, con riguardo allo stadio ‘Euganeo’ di Padova, una parte degli atti e documenti occorrenti di competenza delle autorità locali; la restante documentazione è stata invece ottenuta tra il 21 e il 23 giugno, ma qualche giorno dopo la Licenza nazionale è stata concessa, inducendo il Perugia a sollevare un contenzioso».

Il Tar, ritenendo “doverosa” in linea di principio individuare esattamente quali fossero i comportamenti in capo del Lecco entro la scadenza dei termini del 15 giugno e del 20 giugno individuati dal Manuale delle Licenze, ha ritenuto che «risulta evidente, alla stregua di una interpretazione non formalistica e di buona fede – ossia ragionevole – che i termini del 15 e del 20 giugno siano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei play off in data 11 giugno».

Il venir meno di questo termine è stato ritenuto “evento” che «rende semplicemente inapplicabile il termine del 15 giugno 2023 alla società che abbia concluso vittoriosamente i play off successivamente allo spirare del medesimo. Questa inapplicabilità dei termini originariamente fissati avrebbe auspicabilmente richiesto un nuovo tempestivo intervento regolativo della FIGC, che però è mancato». Con una ulteriore sentenza, il TAR ha accolto anche un ricorso proposto dalla FIGC sullo stesso argomento.