Udinese, ricorso al Coni per annullare il 6-2 contro l'Atalanta

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Società Udinese Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie…

Udinese Calcio v Atalanta BC - Serie A
Mario Pasalic festeggia dopo un gol in Udinese-Atalanta (Photo by Getty Images/Getty Images)

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Società Udinese Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., con notifica alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 154 del 25 gennaio 2022, anch’essa oggetto della presente impugnazione, con cui è stato respinto il ricorso proposto della società istante avverso il provvedimento di omologazione del risultato della gara Udinese – Atalanta, disputata in data 9 gennaio 2022 e conclusasi con il risultato di 2-6.

La Società ricorrente, Udinese Calcio S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:

  • in via principale, di annullare senza rinvio, per le ragioni indicate in narrativa, la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, oggetto della presente impugnazione, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, anche essa oggetto della presente impugnazione, e, per l’effetto – rilevata la illegittimità di tali provvedimenti – di ordinare direttamente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla FIGC, per quanto di rispettiva competenza, la disputa della gara Udinese – Atalanta, valida per il campionato di Serie A 2021-2022; tale tipologia di decisione, di annullamento senza rinvio, si fonda:

1) in ragione dell’applicazione dell’art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, non essendo necessari “ulteriori accertamenti di fatto“;

2) in ragione della natura dei vizi dedotti, consistenti in macroscopiche violazioni delle normative statali e sportive richiamate, di palese evidenza e ben più rilevanti rispetto alla comunque dedotta insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia;

3) in ragione della inconfigurabilità di alcuna eventuale ulteriore discrezionalità (da rimettere mediante rinvio al Giudice di Appello), laddove venga riconosciuta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle norme di diritto richiamate;

4) in ragione dell’esigenza di celerità dell’intero procedimento giudiziale sportivo, volto a garantire che la gara in questione, laddove ne sia sancita la disputa, possa essere giocata in tempi più rapidi possibili, come peraltro indicato dall’art. 2, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (“per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale“);

5) in ragione dei numerosi precedenti dello stesso Collegio di Garanzia, che – laddove ha accolto i ricorsi avverso provvedimenti di omologazione della gara – ha annullato senza rinvio, ordinando la disputa della relativa gara;

  • in via subordinata, di annullare con rinvio, per le ragioni indicate in narrativa, la decisione impugnata, rimettendo la fattispecie alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame della questione; in tale eventualità, si chiede al Collegio di rimettere la questione alla Corte Sportiva d’Appello della FIGC per valutare la domanda di illegittimità dell’omologazione del risultato della gara Udinese – Atalanta, sulla base delle ragioni sostanziali prospettate (violazione della regolarità per sussistenza di “forza maggiore sostanziale“) ed a prescindere da quanto dalla stessa considerato, ovvero dagli elementi di fatto irrilevanti (avvenuta disputa della gara) e dagli elementi di diritto meramente formali ed irrilevanti (attestazione di regolarità formale contenuta nel referto dell’Arbitro), che nulla hanno a che vedere con il controllo di regolarità sostanziale della gara da parte della Giustizia Sportiva, previsto dall’art. 65, lett. b, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, che, nella fattispecie, è stato del tutto omessa dalla Corte Sportiva di Appello, con evidente diniego di Giustizia.