Da quanto apprendiamo dalla stampa specializzata, sembra che le società sportive premano per l’estensione ex lege della durata dei contratti di ingaggio dei calciatori oltre la già prevista scadenza del 30 giugno 2020, a causa della forzata sospensione del campionato e dell’attività agonistica durante l’emergenza dovuta all’epidemia da Coronavirus e dei conseguenti provvedimenti restrittivi adottati dal governo.
Grande assente dal dibattito è però una considerazione fondamentale: il contratto di lavoro sportivo, sebbene sui generis, è comunque un contratto di lavoro sottoposto a termine tra il calciatore professionista e la società sportiva e, come sappiamo, secondo la disciplina vigente (D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 19 – 29 e successive modifiche), la scadenza del termine è prorogabile solo per accordo delle parti.
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Nell’ordinamento non esiste nemmeno alcuna norma che preveda in caso di sospensione delle prestazioni lavorative, un’automatica proroga del termine per un periodo di tempo equivalente a quello dell’intervenuta sospensione.
Infatti, così come le ordinarie cause di sospensione del contratto di lavoro (malattia, permessi, congedi) non hanno l’effetto di posticipare la scadenza del termine, non si vede perché l’oggettiva impossibilità di svolgimento delle prestazioni sportive verificatasi a causa dei provvedimenti del governo, dovrebbe avere conseguenze differenti, “obbligando” di fatto il calciatore a proseguire la propria prestazione lavorativa una volta trascorso il termine apposto al contratto al momento della sua stipula.
Un eventuale provvedimento generalizzato di proroga delle scadenze dei contratti di lavoro sportivo, per non contravvenire a tali principi, dovrebbe a parere nostro lasciare comunque al calciatore l’insindacabile facoltà di accettare o meno tale proroga generalizzata introdotta con un provvedimento autoritativo; questo dal momento che per il nostro ordinamento giuridico nessuno può essere tenuto a fornire una prestazione lavorativa per imposizione dell’autorità e senza il suo consenso.
Articolo cura dell’avvocato Matteo Amici di Andersen Tax&Legal
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