Coronavirus, come richiedere prestito garantito 25 mila Euro

Coronavirus, come richiedere prestito garantito – L’articolo 13 del Decreto Liquidità ha introdotto un insieme di modifiche temporanee all’operatività del Fondo centrale di garanzia per le PMI che ne permettono…

Coronavirus, come richiedere prestito da 25 mila Euro

Coronavirus, come richiedere prestito garantito – L’articolo 13 del Decreto Liquidità ha introdotto un insieme di modifiche temporanee all’operatività del Fondo centrale di garanzia per le PMI che ne permettono l’estensione sino al 31 dicembre 2020 del raggio di azione con l’obiettivo di rafforzare l’accesso al credito da parte di piccole medie imprese e professionisti.

Diversamente dal caso della garanzia concessa dalla Sace, l’accesso alla garanzia del Fondo per le PMI per i cosiddetti “prestiti coronavirus” fino a 25 mila Euro non presenta vincoli specifici di destinazione.

Coronavirus, come richiedere prestito garantito – Chi può fare richiesta

La garanzia del Fondo per le PMI è riservata ai seguenti soggetti:

  • Piccole e medie imprese, incluse le microimprese, con l’unica eccezione che il numero di dipendenti può arrivare sino alle 499 unità.
  • Liberi professionisti e lavoratori autonomi, cioè coloro che, secondo la definizione prevista dall’art. 2222 del codice civile, svolgono opere o servizi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, o che esercitano una professione intellettuale ai sensi degli articoli 2229 e seguenti dello stesso codice civile.

Pur non essendo testualmente previsto, è da ritenere implicito che l’accesso ai benefici del Provvedimento riguardi tanto i soggetti che esercitano la individualmente la professione quanto quelli organizzati in forma associata.

Coronavirus, come richiedere prestito garantito – Le condizioni per accedere alla garanzia

La garanzia del Fondo PMI è concessa a tutti i soggetti indicati in precedenza compresi anche i soggetti che:

  • alla data della richiesta presentano nei confronti della banca posizioni classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate secondo la classificazione contenuta nella citata Circolare BI 272/2008. Ciò, tuttavia, a condizione che tali posizioni non rientrassero nelle citate classi di appartenenza anteriormente alla data del 31 gennaio 2020;
  • in data successiva al 31 dicembre 2019 sono state ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità di cui all’art. 186-bis della Legge Fallimentare, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-bis o abbiano presentato un piano attestato secondo quanto previsto all’art. 67 della stessa Legge Fallimentare. Ciò purché, alla data di entrata in vigore del Decreto, le relative posizioni non si trovino più in una condizione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate ai sensi della normativa finanziaria, non presentino rapporti in arretrato successivi alle misure di concessione e la banca, sulla base della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale del dell’esposizione alla scadenza16. L’accesso allo strumento non è quindi precluso a quei soggetti che si siano trovati in condizione di crisi, purché per il relativo superamento essi abbiano presidi all’interno degli istituti di legge e questi ultimi si siano già tradotti nel ripristino della capacità dell’impresa di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. Sono in ogni caso escluse dall’accesso alla garanzia, le imprese che presentano esposizioni classificate a sofferenza ai sensi della disciplina bancaria.

Coronavirus, come richiedere prestito garantito – Le tipologie di prestiti 

La garanzia del Fondo per le PMI nella versione emendata dal Decreto Liquidità considera, con gradi di copertura differenziati, i seguenti finanziamenti erogati entro la data del 31 dicembre 2020:

1) I finanziamenti, con durata fino a 6 anni, il cui importo non può superare nel complesso una delle seguenti condizioni:

  • al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che opera nel sito dell’impresa ma figura a libro paga degli eventuali appaltatori della stessa);
  • al 25% del fatturato totale del beneficiario per il 2019;
  • al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese
  • al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Il fabbisogno per capitale di esercizio e investimento deve essere attestato da parte del legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per questa tipologia di finanziamenti la percentuale coperta dalla garanzia del Fondo per le PMI è pari al 90% dell’importo erogato.

2) finanziamenti erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione nei confronti dello stesso soggetto beneficiario di credito aggiuntivo nella misura almeno pari al 10% del debito accordato in essere che forma oggetto di rinegoziazione.

Per questi finanziamenti la percentuale di copertura della garanzia del Fondo PMI è pari al 80% dell’importo erogato se l’intervento del Fondo è in garanzia diretta; al 90% in caso di operazione di riassicurazione.

3) nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, purché tali finanziamenti:

  • prevedano il rimborso non prima di 24 mesi dall’erogazione ed una durata fino a 6 anni
  • siano erogati per un importo non superiore a 25.000 Euro nei limiti comunque del 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, quale risultante sulla base dell’ultimo bilancio o dichiarazione fiscale presentati alla data della domanda di garanzia. In caso di soggetti costituiti successivamente al 1 gennaio 2019, in mancanza di bilancio o dichiarazione dei redditi presentati alla data della domanda di garanzia, l’attestazione dell’ammontare dei ricavi può essere resa anche mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 citato.

Ai sensi dello stesso D.P.R. 445/2000 deve anche essere resa dal legale rappresentante la dichiarazione di danno subito dall’emergenza COVID-19.

Coronavirus, come richiedere prestito garantito – Che cosa si intende per nuovo finanziamento

Si è in presenza di un nuovo finanziamento quando, ad esito dell’erogazione del finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo PMI, l’ammontare complessivo delle esposizioni della banca nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore a quello delle esposizioni detenute dalla banca nei confronti dello stesso soggetto beneficiario alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità.

L’intervento in garanzia del Fondo copre in questo caso il 100% del finanziamento erogato. Il rilascio della garanzia del Fondo per le PMI è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo stesso.

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